ORDINANZA N. 3693

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 2194 T

LOCALITÀ: Parco Pellerina

Data 31.08.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

ri/gara/pellerina

 

 

OGGETTO: GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA - 30mo TROFEO ARNALDO COLOMBO e 22mo TROFEO LUCIANO PENNA - 2 SETTEMBRE 2007

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell'AVIS TORINO per lo svolgimento della gara denominata "TROFEO COLOMBO e PENNA";

Aquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, e del Settore GestioneVerde;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 2 settembre 2007

dalle ore 08.00 alle ore 12.30

In:

PARCO DELLA PELLERINA per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, il cui percorso sarà completamente all'interno del parco

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e per quelli adibiti alle operazioni di carico e scarico, solo per la fermata necessaria;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

·         il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S;

·         i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada;

·         il percorso dovrà essere delimitato nei tratti interessanti il piano viabile, con segnaletica, barriere e nastri nei tempi previsti a cura degli organizzatori, in modo che gli atleti gareggino fuori dalla normale circolazione veicolare garantendo la sicurezza dei concorrenti e degli utenti della strada;

·         la presenza di adeguato personale garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva, la rimozione delle strutture e il ripristino della circolazione al termine della stessa;

·         vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

·         con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico dell'Ente organizzatore della gara, nella persona del suo rappresentante , il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·         la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio