CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 681 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via della Robbia |
Del 30 08 2007 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via della Robbia 31 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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Am22/revoca e istituzione/disabile/ad personam/
revoca istituzione 10913 robbia |
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OGGETTO: Richiesta di REVOCA E
ISTITUZIONE parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 546 del 08.02.2006 che ha
istituito in largo Luca della Robbia, il divieto di sosta permanente con sosta
in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 12
rilasciato dal Comune di Volpiano, per un posto auto, sul lato SUD del largo ,
nei pressi del n.c. 31 ;
Tenuto conto che il titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 12 rilasciato dal Comune di Volpiano ha trasferito la propria residenza nel Comune di Torino,;
Considerato che allo stesso, a seguito
di apposita richiesta è stato rilasciato, dal Comune di Torino, un nuovo contrassegno identificato con il n.
10913;
Vista l'istanza presentata dal
titolare del contrassegno n 10913 al fine di ottenere la correzione del numero di contrassegno
indicato sulla segnaletica verticale del posto auto, precedentemente
evidenziato, sostituendo il n "12", con il numero "10913";
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
in largo Luca della Robbia n.c. 31
A) la revoca dell'ordinanza n. 546 del 08.02.2006, meglio specificata in premessa;
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n. 10913, per un posto auto, sul
lato SUD del largo, nei pressi del n.c. 31;
C) la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio