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ORDINANZA N. 3663 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
430 |
LOCALITÀ corso Settembrini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
29.08.2007 |
GI/VARIE07/settembrini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Comprensorio Fiat di
Mirafiori, con la quale viene comunicata l'imminente apertura di un asilo e scuola materna, e segnalata l'esigenza di
garantire una cornice di sicurezza;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Settembrini
la posa in opera di n. 2
serie di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati
mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come
indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione
del nuovo codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente: a m 30 circa
e a m 45 circa ad EST dall'intersezione con via della Manta;
la
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione dei rallentatori ottici, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.