ORDINANZA N. 3654 [DC1] 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 672 H[DC2] 

LOCALITÀ DI REVOCA: via Bologna 1

Del 27 08 2007

LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Bologna 1

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

Am22/ad personam/5277 bologna

 

OGGETTO: Richiesta di un parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Vista l'ordinanza n. 3209 del 18.07.2007 che ha istituito in via Bologna, il divieto di sosta permanente, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5277, per un posto auto,nei pressi del posto di lavoro, sul lato NORD della carreggiata, da m 1 ad EST lato EST del passo carrabile n.c. 1 procedendo verso EST;

Tenuto conto che nell'ordinanza 3209 del 18.07.2007 è stato scritto per mero errore di battitura la parola " feriali"

ORDINA

in Via Bologna n.c. 1

A) la revoca dell'ordinanza n. 3209 del 18.07.2007 meglio specificata in premessa;

B) l'istituzione del divieto di sosta nei giorni da lunedì a domenica dalle ore 06.30 alle ore 20.30, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5277, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata da m 1 ad EST lato EST del passo carrabile n.c. 1 procedendo verso EST;

C)    la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio

 


 [DC1]numero assegnato dall'Albo Pretorio

 [DC2]numero progressivo Ordinanze Temporanee