|
ORDINANZA N. 3635 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2172 T |
LOCALITÀ area stadio Olimpico |
data 23/08/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 02 |
|
PP/VARIE07/stadiomodifica1 |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3628 del 21.08.2007, con la quale sono stati
istituiti i provvedimenti di viabilità ritenuti necessari a regolare le
situazioni di maggior traffico in occasione delle partite di campionato di
calcio allo Stadio Olimpico;
Vista la segnalazione della Divisione Commercio, Settore Attività
Economiche e di Servizio, Comparto Aree Pubbliche, con la quale si richiede
l'istituzione di un divieto di sosta per consentire la collocazione delle
strutture degli operatori commerciali;
Considerato che occorre apportare alcuni correttivi all'ordinanza n.
3628 del 21.08.2007 suddetta, al fine di migliorare la sicurezza stradale e
tutelare l'incolumità pubblica;
Sentiti
in merito gli uffici tecnici comunali preposti al presidio del territorio per
la regolamentazione della circolazione stradale;
Ritenuta pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
dal 25.08.2007 e sino a
cessate esigenze
B. corso IV Novembre, carreggiata laterale OVEST, ambo i lati, tratto: via Romolo Gessi - corso Sebastopoli
·
l'istituzione del
divieto di sosta permanente per i BUS;
C. in corso Sebastopoli
· l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato NORD del corso a partire da circa m. 30 a EST del protendimento ideale del f.f. NORD-EST del corso sino a corso Galileo Ferraris, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
D. in corso Agnelli
· l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale OVEST del corso a partire da circa m. 12 a NORD del protendimento ideale del f.f. NORD-OVEST del corso sino a via Filadelfia, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
· l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul lato EST della carreggiata laterale EST all'intersezione con via San Marino, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.