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ORDINANZA N. 3618[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 653 H[DC2] |
LOCALITÀ: via Andreis 14 |
del 21 08
2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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AM22/revoca/disabile/ad personam/520 andreis |
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OGGETTO: Revoca parcheggio
riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 2502 del 11.08.2000 che ha istituito in via Andreis, il divieto di sosta
permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di
speciale contrassegno n. 520 rilasciato del comune Torino, sul
lato NORD della via per un posto auto, in prossimità del n.c. 14;
Tenuto conto che al titolare del parcheggio di cui sopra è stato riservato un posto auto in via Andris 14 con successiva ordinanza n. 57 del 04.01.2007;
in via Andreis
§ la revoca dell'ordinanza n. 2502 del 11.08.2000 meglio specificata in premessa;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio