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ORDINANZA N. 3608 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 426 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 20.08.2007 |
GI/VARIE07/madama
banchine |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che le banchine di
fermata GTT lungo il lato OVEST di via Madama Cristina recentemente sono state
realizzate ex novo;
Vista l'ordinanza n. 293 del
23.07.1982, con la quale al comma 1) veniva istituito il divieto di sosta
permanente in prossimità delle banchine tranviarie e, nella fattispecie, lungo
il lato OVEST per un tratto di m 35 dal f.f. SUD di via Berthollet verso SUD;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
in via Madama
Cristina
1) l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della via, a partire dall'intersezione con via Berthollet e, procedendo verso SUD fino a m 3.40 circa a NORD del passo carrabile al n.c. 18;
2)
la
revoca del comma 1) dell'ordinanza n.
293 del 23.07.1982, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.