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ORDINANZA N. 3607 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
425 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
20.08.2007 |
GI/VARIE07/madama
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che le banchine di fermata GTT lungo il
lato OVEST di via Madama Cristina recentemente sono state realizzate ex novo;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama Cristina
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della via, a partire dall'intersezione
con via Foscolo e, procedendo verso NORD fino al passo carrabile al n.c. 94
bis;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della via a partire dal f.f. NORD di
corso Dante e, procedendo verso NORD per un tratto di m 21.00 circa;
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato OVEST della via a partire dal passo carrabile
al n.c. 100 e, procedendo verso SUD
fino a m 21.00 circa a NORD del f.f. NORD di corso Dante, con le modalità
stabilite con l'ordinanza n. 2007 prot.
1835 del 14.12.95;
4)
la
revoca del comma 10 dell'ordinanza n. 50 del 16.02.1977 che istituiva il
divieto di sosta permanente in prossimità delle banchine tranviarie e, nella
fattispecie, lungo il lato OVEST per un tratto di m 45 dal f.f. NORD di corso
Dante verso NORD;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.