|
ORDINANZA N. 3606 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 424 |
LOCALITÀ via Castelgomberto |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
Del 20.08.2007 |
GI/VARIE07/castelgomberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 2^ -
Santa Rita Mirafiori Nord;
Vista
l'ordinanza n. 1651 prot. 1507
dell'11.10.95, con la quale in via Castelgomberto
veniva istituito il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via,
rispetto ai veicoli che si immettono da tutte le immissioni, nel tratto via
Filadelfia - corso Orbassano , esclusi;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 1651 prot. 1507 dell'11.10.1995, meglio specificata in
premessa;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.