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ORDINANZA N. 3603 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
421 |
LOCALITÀ corso Orbassano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 20.08.2007 |
GI/VARIE07/orbassano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione dell'Ufficio Assessore alla
Viabilità e Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Orbassano carreggiata EST
1.
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra strada del
Portone e piazza Cattaneo;
2.
la
posa in opera di n. 1 dosso artificiale aventi le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera a) del regolamento di esecuzione di
attuazione del nuovo codice della strada, a m 20 circa a SUD del passo
carrabile contraddistinto con il n.c. 367;
3.
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente: a m
35.00 e a m 50.00 circa a SUD del n.c.
367;
4.
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato EST, a partire da m 15.00 circa a SUD
del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 367 per un tratto di m 50.00 circa
procedendo verso NORD;
5.
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.