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ORDINANZA N. 3594 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
414 |
LOCALITÀ Via VITTORIO AMEDEO II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
17.08.2007 |
SB/VARIE07/amedeo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 526 del 30.3.1995 con la quale in via Donati, tra l'altro, era
stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta "a spina" consentita
esclusivamente ai veicoli del Consolato di Bolivia muniti di evidenti
contrassegni di riconoscimento, sul lato ovest della via, per un posto auto in
corrispondenza del n.c. 5;
Vista
la nota del Consolato Onorario della Bolivia con la quale si comunica il
trasferimento della sede da via Donati a via Vittorio Amedeo II n.c. 21;
Vista
la relazione del Comando di Polizia Municipale Sezione 1 Centro - Crocetta;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
via Vittorio Amedeo II
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
della Bolivia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione
coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della via, per un
tratto di m 5 a partire da m 1,5 a nord del passo carraio contraddistinto con
il n.c. 21 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila", e la
contestuale revoca della sosta a pagamento;
2)
la revoca
dell'ordinanza n. 526 del 30.3.1995, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.