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ORDINANZA N. 3594

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 414

LOCALITÀ Via VITTORIO AMEDEO II

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 17.08.2007

SB/VARIE07/amedeo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 526 del 30.3.1995 con la quale in via Donati, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta "a spina" consentita esclusivamente ai veicoli del Consolato di Bolivia muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato ovest della via, per un posto auto in corrispondenza del n.c. 5;

Vista la nota del Consolato Onorario della Bolivia con la quale si comunica il trasferimento della sede da via Donati a via Vittorio Amedeo II n.c. 21;

Vista la relazione del Comando di Polizia Municipale Sezione 1 Centro - Crocetta;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in via Vittorio Amedeo II

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato della Bolivia muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato est della via, per un tratto di m 5 a partire da m 1,5 a nord del passo carraio contraddistinto con il n.c. 21 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 526 del 30.3.1995, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Esercizio