|
ORDINANZA N. 3575 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 409 |
LOCALITÀ via GATTINARA |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 10.08.2007 |
MO/VARIE07/Gattinara |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2213 prot. n. 247 del 21.05.2007 con la quale, tra l'altro, era
stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni
di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, ad OVEST del n.c. 11 per un
tratto di m 8.00 circa, con disposizione "in fila";
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Settore Circoscrizione 7°, Comparto Territorio e
Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Gattinara
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato NORD della carreggiata, del tratto compreso tra la
Piazza Antonio Fontanesi e la via Cossila, a partire da m 1.50 ad EST del lato
EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 11/E e procedendo verso EST per
un tratto di m 12.00 circa con disposizione "in fila";
la
revoca dell'ordinanza n. 2213 prot. n. 247 del 21.05.2007, meglio specificata
in premessa;
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.