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ORDINANZA N. 3573

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 407

LOCALITÀ corso Tazzoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 10.08.2007

GI/VARIE07/tazzoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici - Settore Sistema Sicurezza e Pronto intervento Ufficio di Coordinamento Sistema Sicurezza;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Tazzoli

1)      l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli nell'area situata sul lato NORD del corso, a partire da m 30.00 circa ad OVEST di corso Siracusa e procedendo verso OVEST per un tratto di m 50.00 circa;

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente su tutta l'area del parcheggio, con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, con disposizione "a pettine" su cinque file, le cui prime quattro disposte in modo speculare a partire dal lato NORD del parcheggio e un'ultima fila sul lato NORD del corso;

3)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, rispettivamente:

·        nella corsia di accesso immediatamente ad OVEST di corso Siracusa, con direzione da SUD verso NORD;

·        nella corsia di uscita del suddetto parcheggio, con direzione da NORD verso SUD;

·        nelle prime due corsie di manovra a NORD del corso con direzione da OVEST verso EST;

·        nell'ultima corsia NORD con direzione da EST verso OVEST;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio