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ORDINANZA N. 3568 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2148T |
LOCALITÀ via Stradella |
data 10.08.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
prot.
n. |
DC/Ord.
Varie/stradella_passante.doc
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Settore Infrastrutture, relativa ai lavori per la realizzazione del passante ferroviario;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale e ritenuta l'opportunità modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
in via
Stradella, sulla carreggiata ad EST del cantiere per il passante
ferroviario
tra il n.c. 10
e corso Venezia
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
· l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD;
· l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST;
· l'istituzione della sosta con disposizione a spina sul lato OVEST;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio