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ORDINANZA N. 3552 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
401 |
LOCALITÀ via alla Villa Quiete |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 9.08.2007 |
GI/VARIE07/quiete |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 4880 prot. 635 del 25.11.2004, con la quale in via Villa Quiete
veniva istituito il senso unico alternato a vista , con precedenza per i
veicoli che percorrono la via da NORD a SUD in alcuni tratti ed il divieto di
sosta permanente nei tratti restanti;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 8^ San
Salvario - Cavoretto - Borgo Po;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via alla
Villa Quiete
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare alternato, con precedenza per i
veicoli che percorrono la via nella direzione da NORD verso SUD, nei seguenti tratti:
§
a
partire da m 2.00 circa a SUD del protendimento ideale del f.f. SUD dello
stabile contrassegnato dal n.c. 11 e, procedendo verso NORD per un tratto di m
10.00 circa;
§
a
partire dal lato SUD del passo carrabile al n.c. 9/a e, procedendo verso SUD
per un tratto di m 18.00 circa;
§
a
partire dal lato SUD del passo carrabile al n.c. 3/a e, procedendo verso SUD
per un tratto di m 25 circa;
§
a
partire dal lato SUD del passo carrabile al n.c. 1/d e, procedendo verso SUD
per un tratto di m 10.00 circa;
§
a
partire dal lato NORD del passo carrabile al n.c. 1 e, procedendo verso NORD
per un tratto di m 15.00 circa;
§
a
partire da m 3.00 circa dal lato OVEST del passo carrabile al n.c. 15 e,
procedendo verso OVEST per un tratto di m 15.00 circa;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata sul lato OVEST della via, a partire dal n.c. 2 al n.c. 10;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, sul lato EST della via dal n.c. 11 fino all'intersezione con viale
Enrico Thovez, ad esclusione dei tratti nei quali viene contestualmente
istituito il senso unico alternato, nei quali la sosta sarà consentita con
disposizione "in fila";
4)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata sul lato SUD della via a partire dal n.c. 15 e, procedendo verso OVEST
per un tratto di m 33.00 circa, ad esclusione del tratto nel quale viene
contestualmente istituito il senso unico alternato, nei quali la sosta sarà consentita
con disposizione "in fila",
6)
la
revoca dell'ordinanza n. 4880 prot. 635 del 25.11.2004, meglio specificata in
premessa;
7) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.