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ORDINANZA N. 3551 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
400 |
LOCALITÀ Area Pedonale "DI NANNI" |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
9.08.2007 |
SB/VARIE07/dinanni |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 6.3.2007 n. mecc. 200701227/106, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "istituzione area pedonale spazio pubblico ambito San Bernardino/via Di Nanni";
Considerato che
sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell'area mercatale di via
Di Nanni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in:
- via Di Nanni, compresa tra Piazza Sabotino (esclusa) e le vie
Chiomonte e San Bernardino escluse, ed escluso l'attraversamento di via
Volvera;
- via
Carrù, nel tratto compreso tra via Di Nanni e il filo est del n° civ 3;
- nel settore sud-est di via S. Bernardino compreso fra il filo
est di via Di Nanni e via Chiomonte e nel settore sud-ovest di via S. Bernardino
tratto compreso fra il filo ovest di via Di Nanni e via Chiomonte
1) l'istituzione dell'Area Pedonale "Di
Nanni";
2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza
In deroga al divieto di cui sopra è consentito:
B) in via Chiomonte
1) l'istituzione:
a) del senso unico di circolazione veicolare con andamento da nord verso sud nel tratto: via San Bernardino - via San Paolo;
b) del senso unico di circolazione veicolare con andamento da sud verso nord nel tratto: via Di Nanni - via Pollenzo;
c) del divieto di sosta, dalle ore 5.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno:
· sul lato Ovest, a partire da m. 8 in direzione Nord dall'intersezione con via Di Nanni, per m. 38 in direzione Nord;
· sul lato Est nel tratto compreso tra via San Bernardino e via San Paolo;
d) del divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato est, a partire da m. 8 in direzione Nord dall'intersezione con via Di Nanni, per m. 6 in direzione nord;
e) divieto di sosta permanente con sosta riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti sul lato ovest, a partire da m. 7 in direzione Sud dall'intersezione con via San Bernardino per m 12 in direzione Sud;
f) divieto di fermata sul lato Ovest nel tratto compreso tra via San Bernardino e via San Paolo;
2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto B)1)f);
C) in via San
Bernardino
1) l'istituzione:
a) del senso unico di circolazione veicolare con andamento da ovest verso est nel tratto: corso Racconigi - via Di Nanni;
b) del divieto di fermata su ambo i lati nel tratto compreso tra il .c. 8 e il n.c. 11;
2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto C) 1) b);
D) in via Carrù
1) l'istituzione:
a) del divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato Nord, a partire da m. 8 in direzione est dall'intersezione con via Martiniana;
b) divieto di fermata sul lato Sud nel tratto compreso tra via Martiniana e l'area Pedonale "Di Nanni";
2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto D)1) b);
E) in via Volvera
1) l'istituzione:
a) del divieto di sosta, dalle ore 5.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno:
· sul lato Sud, a partire da m. 15 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni per m. 35 in direzione Est;
· sul lato Nord, nel tratto compreso tra via Villarbasse e il n.c. 10;
b) del divieto di fermata su ambo i lati, a partire da m. 5 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni;
2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto E)1)b);
F) in via
Muriaglio
- l'istituzione:
a) del divieto di sosta, dalle ore 5.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno:
· sul lato Sud, a partire dall'intersezione con via Pollenzo per m. 20.00 in direzione Est;
· sul lato Sud, a partire da m. 7 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni per m. 50.00 in direzione Est;
b) del divieto di fermata dalle ore 6.00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, e dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato Nord, a partire da m. 7 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni per m. 8.00 in direzione Est;
c) del divieto di fermata dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato Sud, a partire dall''intersezione con via Di Nanni per m. 8.00 in direzione Ovest;
G) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.