ORDINANZA N. 3551

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 400

LOCALITÀ Area Pedonale "DI NANNI"

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 9.08.2007

SB/VARIE07/dinanni

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 6.3.2007 n. mecc. 200701227/106, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "istituzione area pedonale spazio pubblico ambito San Bernardino/via Di Nanni";

Considerato che sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione dell'area mercatale di via Di Nanni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A)    in:

- via Di Nanni, compresa tra Piazza Sabotino (esclusa) e le vie Chiomonte e San Bernardino escluse, ed escluso l'attraversamento di via Volvera;

- via Carrù, nel tratto compreso tra via Di Nanni e il filo est del n° civ 3;

- nel settore sud-est di via S. Bernardino compreso fra il filo est di via Di Nanni e via Chiomonte e nel settore sud-ovest di via S. Bernardino tratto compreso fra il filo ovest di via Di Nanni e via Chiomonte

 

1) l'istituzione dell'Area Pedonale "Di Nanni";

2) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza

 

In deroga al divieto di cui sopra è consentito:

  1. ai velocipedi, il transito e la sosta;
  2. ai veicoli al servizio di persone con limitata e impedita capacità motoria, muniti di specifico contrassegno, il transito e la sosta;
  3. ai veicoli di servizio delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi anche quelli di eventuali ditte appaltatrici, il transito e la sosta, limitatamente ai casi specifici in cui attendono ad interventi nell'area suindicata;
  4. ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali che hanno sede negli stabili ubicati nell'area suindicata, il transito e la fermata esclusivamente dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali;
  5. ai veicoli degli operatori mercatali negli orari di vigenza del mercato (giorni feriali dalle 5.30 alle 14.00 e prefestivi dalle ore 5.30 alle ore 20.30) negli appositi spazi demarcati;
  6. alle autocisterne destinate al rifornimento di combustibile per il riscaldamento, il transito e la fermata;
  7. ai veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) il cui servizio ha origine o destinazione nell'area stessa, il transito e la fermata per il tempo strettamente necessario per consentire la salita e la discesa delle persone trasportate;

 

B) in via Chiomonte

 

1) l'istituzione:

a)    del senso unico di circolazione veicolare con andamento da nord verso sud nel tratto: via San Bernardino - via San Paolo;

b)   del senso unico di circolazione veicolare con andamento da sud verso nord nel tratto: via Di Nanni - via Pollenzo;

c)    del divieto di sosta, dalle ore 5.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno:

·        sul lato Ovest, a partire da m. 8 in direzione Nord dall'intersezione con via Di Nanni, per m. 38 in direzione Nord;

·        sul lato Est nel tratto compreso tra via San Bernardino e via San Paolo;

d)   del divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato est, a partire da m. 8 in direzione Nord dall'intersezione con via Di Nanni, per m. 6 in direzione nord;

e)    divieto di sosta permanente con sosta riservata esclusivamente ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti sul lato ovest, a partire da m. 7 in direzione Sud dall'intersezione con via San Bernardino per m 12 in direzione Sud;

f)     divieto di fermata sul lato Ovest nel tratto compreso tra via San Bernardino e via San Paolo;

2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto B)1)f);

 

C) in via San Bernardino

1) l'istituzione:

a)    del senso unico di circolazione veicolare con andamento da ovest verso est nel tratto: corso Racconigi - via Di Nanni;

b)   del divieto di fermata su ambo i lati nel tratto compreso tra il .c. 8 e il n.c. 11;

2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto C) 1) b);

 

D) in via Carrù

1) l'istituzione:

a)    del divieto di fermata dalle ore 7.00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, e dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato Nord, a partire da m. 8 in direzione est dall'intersezione con via Martiniana;

b)   divieto di fermata sul lato Sud nel tratto compreso tra via Martiniana e l'area Pedonale "Di Nanni";

2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto D)1) b);

 

E) in via Volvera

1) l'istituzione:

a) del divieto di sosta, dalle ore 5.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno:

·    sul lato Sud, a partire da m. 15 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni per m. 35 in direzione Est;

·    sul lato Nord, nel tratto compreso tra via Villarbasse e il n.c. 10;

b) del divieto di fermata su ambo i lati, a partire da m. 5 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni;

2) la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" nel tratto di cui al suddetto punto E)1)b);

F) in via Muriaglio

- l'istituzione:

a) del divieto di sosta, dalle ore 5.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno:

·        sul lato Sud, a partire dall'intersezione con via Pollenzo per m. 20.00 in direzione Est;

·        sul lato Sud, a partire da m. 7 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni per m. 50.00 in direzione Est;

b) del divieto di fermata dalle ore 6.00 alle ore 14,00 dei giorni feriali, e dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato Nord, a partire da m. 7 in direzione Est dall'intersezione con via Di Nanni per m. 8.00 in direzione Est;

c) del divieto di fermata dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci sul lato Sud, a partire dall''intersezione con via Di Nanni per m. 8.00 in direzione Ovest;

G) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio