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ORDINANZA N. 3531 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 394 |
LOCALITÀ via Cellini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 08.08.2007 |
GI/VARIE07/cellini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste le ordinanze n. 941 prot. n. 117
dell'11.03.2004 e n. 3578 prot. n. 469 del 27.09.2005 che istituivano
rispettivamente il divieto di sosta con la fermata consentita esclusivamente le
operazioni di carico e scarico merci;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Cellini
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del passo
carrabile ubicato al n.c. 4/bis, per un tratto di m 5.00 circa e immediatamente
ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 4/bis, con le modalità
stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;
2)
la
revoca delle ordinanze n. 941 prot. n. 117 dell'11.03.2004 e n. 3578 prot. n.
469 del 27.09.2005, meglio specificate in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.