Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 3531

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 394

LOCALITÀ via Cellini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

Del 08.08.2007

GI/VARIE07/cellini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Viste le ordinanze n. 941 prot. n. 117 dell'11.03.2004 e n. 3578 prot. n. 469 del 27.09.2005 che istituivano rispettivamente il divieto di sosta con la fermata consentita esclusivamente le operazioni di carico e scarico merci;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Cellini

1)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST del passo carrabile ubicato al n.c. 4/bis, per un tratto di m 5.00 circa e immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 4/bis, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 795 prot. n. 125 del 4.03.2003;

2)      la revoca delle ordinanze n. 941 prot. n. 117 dell'11.03.2004 e n. 3578 prot. n. 469 del 27.09.2005, meglio specificate in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio