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ORDINANZA N. 3525

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 388

LOCALITÀ Via dei QUARTIERI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 08.08.2007

SB/VARIE07/quartieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4000 del 20.11.2001 con la quale in via Piave, tra l'altro, erano stati assunti i seguenti provvedimenti:

1.      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata "in fila", ai veicoli della Polizia di Stato e/o in servizio autorizzato muniti di speciale contrassegno, sul lato EST della via, per un tratto compreso tra i nn.cc. 2B e 4B esclusi;

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, immediatamente a SUD del n.c. 2B, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso SUD, con disposizione "in fila";

Vista la richiesta della Prefettura di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via dei Quartieri

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, per n. 8 (otto) posti auto, sul lato OVEST della via, a partire da m 7.00 circa a NORD del f.m. NORD di via del Carmine, e procedendo verso NORD, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n 4000 del 29.11.2001, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio