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ORDINANZA N. 3525 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 388 |
LOCALITÀ Via dei QUARTIERI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 08.08.2007 |
SB/VARIE07/quartieri |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 12, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4000 del 20.11.2001 con la quale in via Piave, tra l'altro, erano stati assunti i seguenti provvedimenti:
1.
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata "in fila", ai
veicoli della Polizia di Stato e/o in servizio autorizzato muniti di speciale
contrassegno, sul lato EST della via, per un tratto compreso tra i nn.cc. 2B e
4B esclusi;
Vista la richiesta della Prefettura di Torino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via dei Quartieri
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata
esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato
muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, per n. 8 (otto) posti auto,
sul lato OVEST della via, a partire da m 7.00 circa a NORD del f.m. NORD di via
del Carmine, e procedendo verso NORD, con disposizione "in fila", e
la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n 4000 del 29.11.2001, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.