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ORDINANZA N. 3517 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
380 |
LOCALITÀ corso Tazzoli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del
8.08.2007 |
GI/VARIE07/tazzoli2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il progetto del Civico Ufficio Tecnico -
Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Tazzoli
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli nell'area situata sul lato NORD del corso, a
partire da m 30.00 circa ad EST di corso Siracusa e procedendo verso EST per un
tratto di m 50 circa;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente su tutta l'area del parcheggio, con sosta
consentita negli appositi spazi
attrezzati e/o demarcati, con disposizione "a pettine" e con le seguenti
modalità:
una fila sul lato NORD e una
fila sul lato SUD, quattro file centrali disposte specularmente e una sul lato
OVEST del parcheggio;
3)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare:
con direzione da SUD verso
NORD nelle corsie di accesso dal corso e di uscita su corso Siracusa,
con direzione da EST verso
OVEST nelle corsie interne al parcheggio;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.