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ORDINANZA N. 3515 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
378 |
LOCALITÀ via Ornato |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
8.08.2007 |
GI/VARIE07/ornato |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3131 prot.528 del 10.10.2002, con la quale in via Ornato veniva
istituito di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di
speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato
OVEST, immediatamente a SUD del n.c. 4, per n. 1 posto auto con disposizione
"in fila";
Vista la segnalazione del Gruppo Consiliare
Moderati;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Ornato
1)
la
revoca dell'ordinanza n. 3131 prot. 528 del 10.10.2002, meglio specificata in
premessa;
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato OVEST della via, in corrispondenza del n.c. 4
per un posto auto con disposizione "in fila" con le modalità stabilite con
l'ordinanza n. 2691 prot. 499 del
13.10.2000;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.