CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 638 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via Filadelfia 25 |
Del 03 08 2007 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Filadelfia 25 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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Am22/traslazione/disabile/ad personam/ 2449
filadelfia 25 |
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OGGETTO: Richiesta di modifica
della disposizione del parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 841 del 08.06.1994 che ha istituito in
via Filadelfia, il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata
esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 2449, per un posto
auto, sul lato SUD della via in corrispondenza del n.c. 25;
Vista l'ordinanza n. 702 del 24.04.1995 che ha rettificato l'ordinanza n. 841 del
08.06.1994,
Vista la segnalazione del
Settore Mobilità con la quale viene segnalato che il parcheggio "ad personam" riservato esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n 2449, ubicato sul lato SUD della via
in corrispondenza del n.c. 25, a
seguito di lavori di riqualificazione della via è stato posizionato con
disposizione "a pettine" ;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
A) in via Filadelfia 25
§ la revoca dell'ordinanza n. 841 del 08.06.1994 e dell'ordinanza n.702 del 24.04.1995, meglio specificate in premessa;
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta "a pettine" riservata esclusivamente
al veicolo munito di speciale contrassegno n 2449, per un posto auto,
sul lato SUD della via a partire da m 11 dal f.f. EST di via Taggia ;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio