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ORDINANZA N. 3466 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
374 |
LOCALITÀ strada Castello di Mirafiori |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
3.08.2007 |
GI/VARIE07/castellomira |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 14 dicembre 2004 n. mecc. 2004 12097/119, recante
l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno 2004 - Opere di manutenzione
straordinaria e di completamento - Approvazione progetto definitivo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Castello di Mirafiori
l'istituzione di una pista
ciclabile bidirezionale sulla banchina NORD, nell'area attrezzata situata a m
7.00 circa dal lato NORD della carreggiata, nel tratto tra strada delle Cacce e
via Artom;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.