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ORDINANZA N. 3462 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 264 trc |
LOCALITÀ via Dina, via De Bernardi, via Gaidano, via Collino |
data 02/08/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 - 9 |
prot. n. |
FB45/B/urbanizzazioni/dina17 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente Settore Urbanizzazioni, relativa ai lavori di riqualificazione asse Via Gaidano/via Dina;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in :
§
Via Dina,
tratto: corso Agnelli - via D'Arborea, escluse, dal 03.09.07 al 28.09.07;
§
Via De Bernardi,
tratto: corso Tazzoli - via Del Prete, dal 03.09.07 al 28.09.07;
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
B) in :
§
via Gaidano, lato Sud tratto: via Collino - via
Rubino, dal 06.09.07 e sino a cessate esigenze;
§
via Collino, lato Ovest per un tratto di m 20 a Sud
di via Gaidano, dal 06.09.07 e sino a cessate esigenze;
·
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione
coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del divieto di transito pedonale;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della
segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese
dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra,
comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Parcheggi e
Suolo