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ORDINANZA N. 3454 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 369 |
LOCALITÀ Via PIO VII |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 02.08.2007 |
SB/VARIE07/pio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del civico Settore Edilizia Abitativa Pubblica Manutenzione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pio VII
l'istituzione
del divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso e quelli autorizzati, in
corrispondenza dei varchi di accesso all'area interna al complesso dell'ex
villaggio Olimpico, sul lato est della via rispettivamente a m 11 circa e a m
60 circa a nord del f.f. nord di via Bossoli;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.