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ORDINANZA N. 3447 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 362 |
LOCALITÀ Piazza POLONIA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 02.08.2007 |
SB/VARIE07/polonia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1903 prot. n. 289 del 29.4.2004 con la quale in piazza Polonia era stato istituito il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD della carreggiata centrale della piazza, a partire da m 35.00 circa ad EST del f.m. EST della carreggiata prospiciente l'ingresso dell'Ospedale contrassegnato dal n.c. 95, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso EST;
Considerato che la civica Amministrazione intende procedere al riordino della sosta intorno all'Ospedale Regina Margherita;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza
Polonia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, nei seguenti punti:
a)
n.
3 (tre) sulla banchina prospiciente l'ingresso principale dell' Ospedale Regina
Margherita in posizione centrale rispetto alle scalinate;
b)
n.
2 (due) sulla testata ovest della banchina nord della carreggiata prospiciente
il suddetto ingresso;
c)
n.
2 (due) sulla testata ovest della banchina sud della carreggiata prospiciente
il sopracitato ingresso;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1903 prot. n. 289 del 29.4.2004, meglio specificata in
premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.