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ORDINANZA N. 3447

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 362

LOCALITÀ Piazza POLONIA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 02.08.2007

SB/VARIE07/polonia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1903 prot. n. 289 del 29.4.2004 con la quale in piazza Polonia era stato istituito il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, sul lato SUD della carreggiata centrale della piazza, a partire da m 35.00 circa ad EST del f.m. EST della carreggiata prospiciente l'ingresso dell'Ospedale contrassegnato dal n.c. 95, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso EST;

 

Considerato che la civica Amministrazione intende procedere al riordino della sosta intorno all'Ospedale Regina Margherita;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in piazza Polonia

 

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, nei seguenti punti:

 

a)      n. 3 (tre) sulla banchina prospiciente l'ingresso principale dell' Ospedale Regina Margherita in posizione centrale rispetto alle scalinate;

b)     n. 2 (due) sulla testata ovest della banchina nord della carreggiata prospiciente il suddetto ingresso;

c)      n. 2 (due) sulla testata ovest della banchina sud della carreggiata prospiciente il sopracitato ingresso;

 

2)      la revoca dell'ordinanza n. 1903 prot. n. 289 del 29.4.2004, meglio specificata in premessa;

 

3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio