|
ORDINANZA N. 3444 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 359 |
LOCALITÀ viale Medaglie d'Oro |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 2.08.2007 |
GI/VARIE07/medaglie |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 10
luglio 2007 mecc. n. 2007 04527/103 è stata approvata la concessione temporanea
al Politecnico di Torino, ora destinata a parcheggio pubblico, in viale
Medaglie d'Oro, nel tratto compreso tra il Villino Caprifoglio e il Club
di Scherma;
"porta" sul viale Mattioli di fronte al Castello con le modifiche viabili meglio specificate in dispositivo;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale Mattioli, nell'area antistante il Castello del Valentino sede della Facoltà
di Architettura
la
posa in opera di n. 2 dissuasori a scomparsa tipo "pilomat" e di fioriere aventi la funzione di impedimento al
transito veicolare, nel varco di accesso SUD a viale Mattioli;
la
posa in opera di fioriere aventi la funzione di impedimento al transito
veicolare nel varco di accesso NORD a viale Mattioli;
l'istituzione
del senso unico antiorario nella rotatoria formata dall'aiula spartitraffico
centrale e dai dissuasori di cui ai punti precedenti;
l'istituzione
del divieto di fermata su tutta la carreggiata compresa tra corso Massimo
d'Azeglio e viale Mattioli;
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto
alle immissioni;
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.