Prot. n. 358P |
Ordinanza n. 3440 |
CITTÀ DI TORINO
IL SINDACO
Vista la segnalazione della Prefettura di Torino -
Protezione Civile;
Considerato che le attuali condizioni climatiche
favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi boschivi e
che pertanto si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di
comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco
degli incendi;
Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;
Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l'art. 7, comma 1 lett. r) del regolamento di
polizia urbana della città di Torino;
Visto il regolamento del verde pubblico e privato
della città di Torino ed in particolare l'art. 42;
ORDINA
A. a tutti i proprietari, affittuari, frontisti,
mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti prospicienti le
strade comunali, vicinali, vie o sentieri aperti al pubblico transito:
la pronta rimozione della vegetazione incolta, erbacea ed arbustiva,
lungo i margini dei confini stradali;
B. alla cittadinanza
il divieto di accensione di fuochi sulle aree pubbliche al di fuori
degli spazi appositamente attrezzati o di gettare oggetti accesi nelle strade o
nei luoghi di passaggio pubblico;
INVITA
tutti
i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo
di terreni di provvedere alla manutenzione delle aree incolte ed abbandonate,
nonché alla cura delle aree boscate;
INCARICA
il
comando di Polizia Municipale e la Direzione Protezione Civile di controllare
la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le
sanzioni nei confronti di eventuali trasgressori
AVVERTE
che in caso di inosservanza di quanto con la presente
prescritto, si procederà ai sensi di legge ed in particolare all'erogazione
delle sanzioni previste per la trasgressione dell'art. 7 del regolamento di
polizia urbana e dell'art. 42 del regolamento del verde pubblico e privato e
che, per i casi più gravi, i trasgressori potranno essere perseguiti penalmente
dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 423 bis del codice penale;
AVVISA
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio .
Torino, 1 agosto 2007
Il Sindaco
Sergio Chiamparino