Prot. n. 358P

Ordinanza n. 3440

 

CITTÀ DI TORINO

IL SINDACO

Vista la segnalazione della Prefettura di Torino - Protezione Civile;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi boschivi e che pertanto si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto l'art. 40 dello Statuto della Città di Torino;

Visto l'art. 7, comma 1 lett. r) del regolamento di polizia urbana della città di Torino;

Visto il regolamento del verde pubblico e privato della città di Torino ed in particolare l'art. 42;

ORDINA

A.    a tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie o sentieri aperti al pubblico transito:

la pronta rimozione della vegetazione incolta, erbacea ed arbustiva, lungo i margini dei confini stradali;

 

B.    alla cittadinanza

il divieto di accensione di fuochi sulle aree pubbliche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati o di gettare oggetti accesi nelle strade o nei luoghi di passaggio pubblico;

 

INVITA

tutti i proprietari, affittuari, frontisti, mezzadri o possessori a qualsiasi titolo di terreni di provvedere alla manutenzione delle aree incolte ed abbandonate, nonché alla cura delle aree boscate;

INCARICA

il comando di Polizia Municipale e la Direzione Protezione Civile di controllare la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti di eventuali trasgressori

AVVERTE

 

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi di legge ed in particolare all'erogazione delle sanzioni previste per la trasgressione dell'art. 7 del regolamento di polizia urbana e dell'art. 42 del regolamento del verde pubblico e privato e che, per i casi più gravi, i trasgressori potranno essere perseguiti penalmente dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 423 bis del codice penale;

 

AVVISA

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.


Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio .

 

Torino, 1 agosto 2007

 

 

 

Il Sindaco
Sergio Chiamparino