ORDINANZA N. 3350

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2052 T

LOCALITÀ via Alpette, via Stradella

data 25/07/2007

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. 20249 T06-007-00016

DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/alpette_stradella.doc

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2007/40/2592

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dall'amministratore del condominio di via Stradella, n.c. 144, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili a seguito di ordinanza comunale per verifica cornici in travertino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 27/07/2007

in:

§         via Alpette

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

§         via Stradella, fronte n.c. 144

·        l'istituzione del divieto di sosta, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

·        l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri;

·        l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in prossimità delle aree oggetto di occupazione del sedime stradale di specie;

l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      sia garantito il transito in sicurezza dei pedoni, dei veicoli e dei mezzi G.T.T. in accordo con le norme I.S.P.E.S.L. e D.L.G.L. 494/96;

e)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

f)        che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del soggetto richiedente;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio