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ORDINANZA N. 3314 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 2035 T |
LOCALITÀ:
Canale Molassi |
data
24.07.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
prot.
n. 1561 T06-007-00016 |
AP/varie/
Canale Molassi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dalla Città di Torino - Servizo Centrale Comunicazione Strategica ,
Turismo E Promozione Della Città - Settore Eventi E Promozione , tendente ad
ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione
della manifestazione "Marenda Sinoira" organizzata dalla Confesercenti in
collaborazione con La Civica Amministrazione ;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno 26/07/2007
in
Canale Molassi
·
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle ore 00.00 e sino a
cessate esigenze, quale momento statico della circolazione, con la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1)
lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della
Forza Pubblica , per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latistanti e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico muniti di
contrassegno della manifestazione;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO