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ORDINANZA N. 3297 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 353 |
LOCALITÀ Via GOBETTI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 23.07.2007 |
SB/VARIE07/gobetti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1311 del 07.08.1995 con la quale in via Godetti, tra l'altro,
veniva istituito il divieto di sosta nei giorni feriali, con la rimozione
coatta dei veicoli in sosta vietata per motivi di sicurezza e di ordine
pubblico, sul lato ovest della via per n. 4 posti auto a sud del passo carraio
n.c. 6, con sosta riservata ai veicoli della Guardia di Finanza in servizio
alla Corte dei Conti di Torino - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Piemonte e della Procura Regionale per il Piemonte e muniti di speciale
contrassegno rilasciato dalla citata Corte dei Conti, nell'espletamento di
proprie funzioni specificate dall'art. 57 commi 1 e 2 del Codice di Procedura
Penale;
Vista la
richiesta della Corte dei Conti di Torino, Sezione Regionale di Controllo per
il Piemonte;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Gobetti
1)
l'istituzione
del divieto di sosta nei giorni feriali, con la rimozione coatta dei veicoli in
sosta vietata, sul lato ovest della via per n. 6 (sei) posti auto immediatamente
a sud del passo carraio n.c. 6 e procedendo verso sud, con disposizione "a
spina", con sosta riservata ai veicoli della Guardia di Finanza in servizio
alla Corte dei Conti di Torino - Sezione Giurisdizionale per la Regione
Piemonte e della Procura Regionale per il Piemonte, muniti di speciale
contrassegno rilasciato dalla citata Corte dei Conti, nell'espletamento delle
proprie funzioni specificate dall'art. 57 commi 1 e 2 del Codice di Procedura
Penale;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1311 del 07.08.1995, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.