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ORDINANZA N. 3297

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 353

LOCALITÀ Via GOBETTI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 23.07.2007

SB/VARIE07/gobetti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1311 del 07.08.1995 con la quale in via Godetti, tra l'altro, veniva istituito il divieto di sosta nei giorni feriali, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, sul lato ovest della via per n. 4 posti auto a sud del passo carraio n.c. 6, con sosta riservata ai veicoli della Guardia di Finanza in servizio alla Corte dei Conti di Torino - Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte e della Procura Regionale per il Piemonte e muniti di speciale contrassegno rilasciato dalla citata Corte dei Conti, nell'espletamento di proprie funzioni specificate dall'art. 57 commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale;

Vista la richiesta della Corte dei Conti di Torino, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Gobetti

1)      l'istituzione del divieto di sosta nei giorni feriali, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, sul lato ovest della via per n. 6 (sei) posti auto immediatamente a sud del passo carraio n.c. 6 e procedendo verso sud, con disposizione "a spina", con sosta riservata ai veicoli della Guardia di Finanza in servizio alla Corte dei Conti di Torino - Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte e della Procura Regionale per il Piemonte, muniti di speciale contrassegno rilasciato dalla citata Corte dei Conti, nell'espletamento delle proprie funzioni specificate dall'art. 57 commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 1311 del 07.08.1995, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio