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ORDINANZA N. 3271 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 346 |
LOCALITÀ Via GRANDIS |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 19.07.2007 |
SB/VARIE07/grandis |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 5068 del 29.12.2003 che in corso Re Umberto istituiva il divieto
di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente
ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di riconoscimento
e/o in servizio autorizzato, sulla banchina EST, a partire da m 14.00 circa a
SUD del f.m. SUD di corso Vittorio Emanuele II procedendo verso SUD, per 8
posti auto con disposizione "a spina";
Vista la
richiesta del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo
Antisofisticazioni;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Grandis
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata
esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di
riconoscimento e/o in servizio autorizzato, sul lato sud della via, per n. 10
posti auto a partire da m 5 circa ad est dell'intersezione con la carreggiata
est di corso Bolzano e procedendo verso est, con disposizione "a
pettine";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 5068 del 29.12.2003, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.