ORDINANZA N. 3271

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 346

LOCALITÀ Via GRANDIS

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 19.07.2007

SB/VARIE07/grandis

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 5068 del 29.12.2003 che in corso Re Umberto istituiva il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di riconoscimento e/o in servizio autorizzato, sulla banchina EST, a partire da m 14.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Vittorio Emanuele II procedendo verso SUD, per 8 posti auto con disposizione "a spina";

Vista la richiesta del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - Nucleo Antisofisticazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Grandis

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli dei Carabinieri N.A.S.- muniti di evidenti segni di riconoscimento e/o in servizio autorizzato, sul lato sud della via, per n. 10 posti auto a partire da m 5 circa ad est dell'intersezione con la carreggiata est di corso Bolzano e procedendo verso est, con disposizione "a pettine";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 5068 del 29.12.2003, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio