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ORDINANZA N. 3268 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 343 |
LOCALITÀ Via MONTEBELLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 19.07.2007 |
SB/VARIE07/momtebello |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo
alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente
destinata;
Vista la richiesta
pervenuta, nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione
Circoscrizionale 1 Centro - Crocetta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Montebello
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato est della via, per un tratto di m 5 immediatamente a
nord del n.c. 26/bis e procedendo verso nord, con disposizione "in fila", e la contestuale revoca della
sosta a pagamento;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.