CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 589 H[DC2] |
LOCALITÀ: via Mazzini 60 |
del 19 07
2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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Am22/disabile/ad personam/rettifica/1035 mazzini
60 |
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OGGETTO: Rettifica di richiesta di
un parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista la domanda presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 1035 rilasciato dal Comune di Collegno, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi del proprio posto di lavoro sito in Torino, in Via Mazzini 60, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92;
Vista l'ordinanza n. 2834 del 15.09.2000 che ha istituito in via Mazzini, il divieto di sosta dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali eccetto il sabato, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 425 rilasciato dal comune di Collegno, per un posto auto, sul lato SUD della via, nei pressi del n.c. 60;
in via Mazzini n.c. 60
§ la rettifica parziale dell'ordinanza n 2834 del 15.09.2000 meglio specificata in premessa, sostituendo alle parole " contrassegno n. 425", con le parole "contrassegno n. 1035";
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio