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ORDINANZA N. 3223 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 218 trc |
LOCALITÀ corso Lecce, via Nicola Fabrizi, via Belli |
data 18/07/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
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FB45/B/GTT/lecce7 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori di manutenzione impianto tranviario tra corso Lecce e via Nicola Fabrizi;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
1) in :
§
Corso Lecce,
carreggiata laterale Ovest per un tratto di m 20 circa compresa la banchina a
Nord e a Sud di via Nicola Fabrizi;
§
Via Belli, per
un tratto di m 20 circa a Nord di via Nicola Fabrizi;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
2) in via Nicola Fabrizi
· l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Ovest verso Est all'intersezione con la carreggiata laterale Ovest di corso Lecce;
· l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Est verso Ovest all'intersezione con la carreggiata centrale Est di corso Lecce;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
B) FASE 4° dal
02.08.07 al 10.08.07
1) in :
§
Corso Lecce,
carreggiata laterale Ovest per un tratto di m 30 circa compresa la banchina a
Sud di via Nicola Fabrizi;
§
Via Belli, per
un tratto di m 20 circa a Nord di via Nicola Fabrizi;
§
Via Zumaglia,
per un tratto di m 20 circa a Sud di via Nicola Fabrizi;
§
Corso Lecce,
lato Ovest della carreggiata laterale Ovest per un tratto di m 30 circa a Sud
di corso Appio Claudio;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
3) in corso Lecce, carreggiata centrale tratto: corso Appio
Claudio - via G. Medici
· l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Sud verso Nord;
4) in via Nicola Fabrizi
· l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Ovest verso Est all'intersezione con la carreggiata laterale Ovest di corso Lecce;
· l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la via da Est verso Ovest all'intersezione con la carreggiata laterale Est di corso Lecce;
5) in corso Lecce
·
l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto i
veicoli che percorrono la carreggiata centrale del corso da Sud verso Nord
all'intersezione via Nicola Fabrizi;
·
la sospensione dell'obbligo di proseguire diritto per i
veicoli che percorrono la carreggiata centrale del corso da Sud verso Nord
all'intersezione con G. Medici;
C) dal 23.07.07 e sino a cessate esigenze
1) in corso Lecce
·
il consenso alla svolta a sinistra per i veicoli del
Trasporto Pubblico che percorrono la carreggiata centrale Est del corso
all'intersezione con via Lessona;
2) in:
§
via Lessona, lato Sud tratto: 25/b - 27;
§
via Lessona, lato Nord per un tratto di m 20 circa
in prossimità del n.c. 36;
§
piazza Campanella, lato Est della carreggiata Est
tratto: via N. Bianchi - n.c. 4;
§
piazza Campanella, lato Ovest dal f.f. di via
Servais per m 10 verso Sud;
§
corso Lecce, lato Ovest della carreggiata laterale
Ovest tratto: via Lessona - via Arona;
· l'istituzione del divieto di fermata, fatta eccezione per i veicoli del Trasporto Pubblico;
· con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
(Ing.
Roberto BERTASIO)