|
ORDINANZA N. 3186 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 337 |
LOCALITÀ S.da del Drosso |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del 17.07.07 |
MO/VARIE07/S.daDrosso |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione X;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
la
realizzazione di un attraversamento rialzato con funzione di rallentatore di velocità, comprese le relative
rampette di raccordo, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma
6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada della lunghezza di m 10.00 circa, comprese le
rampette di raccordo:
a) immediatamente ad OVEST della via Plantari su ambo le carreggiate;
b) immediatamente ad EST della via Cabrini su ambo le carreggiate;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
a)
sulla
carreggiata NORD, a m 15.00 e a m 30.00 ad EST dell'attraversamento pedonale di
via Cabrini;
b)
sulla
carreggiata SUD, a m 15.00 e a m 30.00 ad OVEST dell'attraversamento pedonale
di via Cabrini;
3)
la
pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.