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ORDINANZA N. 3186

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 337

LOCALITÀ S.da del Drosso

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 17.07.07

MO/VARIE07/S.daDrosso

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Circoscrizione X;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

In Strada del Drosso

 

1)      la realizzazione di un attraversamento rialzato con funzione di rallentatore di velocità, comprese le relative rampette di raccordo, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada della lunghezza di m 10.00 circa, comprese le rampette di raccordo:

a) immediatamente ad OVEST della via Plantari su ambo le carreggiate;

b) immediatamente ad EST della via Cabrini su ambo le carreggiate;

2)      la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

a)         sulla carreggiata NORD, a m 15.00 e a m 30.00 ad EST dell'attraversamento pedonale di via Cabrini;

b)        sulla carreggiata SUD, a m 15.00 e a m 30.00 ad OVEST dell'attraversamento pedonale di via Cabrini;

3)      la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio