|
ORDINANZA N. 3185 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 337 |
LOCALITÀ via Caserta |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
Del 17.07.07 |
GI/VARIE07/caserta |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 4177 prot. 550 del 10.10.2006 e del punto 1) lettera a)
dell'ordinanza n. 2062 prot. 244
dell'11.05.2007, con le quali venivano istituiti rispettivamente un'area di
carico e scarico sul lato OVEST della via in prossimità del n.c. 5/a e la sosta
su alcuni tratti della via, tra l'altro
sul lato OVEST a partire da corso Regina Margherita verso NORD per m 23 circa;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Ritenuta la necessità di
risistemare la sosta per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, nell'area di intersezione di via Caserta, corso Umbria e San Giovanni
Bosco,e di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
in via Caserta
nel tratto compreso tra
corso Regina Margherita e corso Umbria
1)
l'istituzione
della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o
demarcati sul lato OVEST della via, a partire da corso Regina Margherita e
procedendo verso NORD per un tratto di
m 26.00 circa;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali , con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato OVEST della via, a partire dal f. passo carrabile NORD
contrassegnato dal n.c. 5/A e procedendo verso NORD per m 8.00 circa con
disposizione "in fila";
3)
l'istituzione
dell'obbligo di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la
canalizzazione SUD/EST di collegamento della via con il corso Umbria, all'intersezione
con il corso stesso ;
4)
l'istituzione
del senso unico di circolazione da SUD verso NORD nella canalizzazione di cui
al punto 3) suddetto;
5)
l'istituzione
dell'obbligo di proseguire diritto o svoltare a sinistra per i veicoli che
percorrono la carreggiata OVEST da SUD verso NORD, all'intersezione con corso
Umbria;
nel tratto compreso tra via
San Giovanni Bosco e corso Umbria
6) l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato OVEST della via;
nel tratto compreso tra via
San Giovanni Bosco e via Savigliano
7) l'istituzione del senso unico alternato, con precedenza per i veicoli che percorrono il tratto di via da SUD verso NORD;
8)
la
revoca dell'ordinanza n. 4177 prot. 550 del 10.10.2006 e del punto 1) lettera a)
dell'ordinanza n. 2062 prot. 244
dell'11.05.2007, meglio specificate in premessa;
9)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.