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ORDINANZA N. 3007 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 336 |
LOCALITÀ Corso BRUNELLESCHI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 9.7.2007 |
SB/VARIE07/brunelleschi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 557 prot. n. 2684 del 19.6.1989 che, in corso Brunelleschi, tra
l'altro, al punto b), era stato istituito il divieto di sosta permanente sul
lato est della carreggiata ovest e sul lato ovest della carreggiata est, con
sosta consentita sulla banchina negli appositi spazi con disposizione "a
pettine";
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo
Strada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Brunelleschi
tratto: corso Peschiera - via Bardonecchia, esclusi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 17 dei giorni feriali e dalle ore 6
alle ore 23 dei giorni prefestivi, sul lato ovest della carreggiata est, e sul
lato est della carreggiata ovest, con sosta consentita sulla banchina negli
appositi spazi demarcati con disposizione "a pettine", ai veicoli degli
operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore
Commercio;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato est della carreggiata laterale ovest a partire
da m 40 circa dal f.m. nord di corso Brunelleschi interno 7 e procedendo verso
nord fino all'intersezione con corso Peschiera;
3)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 557 prot. n. 2684 del 19.6.1989,
limitatamente al punto b), come meglio specificato in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.