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ORDINANZA N. 3007

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 336

LOCALITÀ Corso BRUNELLESCHI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 9.7.2007

SB/VARIE07/brunelleschi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 557 prot. n. 2684 del 19.6.1989 che, in corso Brunelleschi, tra l'altro, al punto b), era stato istituito il divieto di sosta permanente sul lato est della carreggiata ovest e sul lato ovest della carreggiata est, con sosta consentita sulla banchina negli appositi spazi con disposizione "a pettine";

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo Strada;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Brunelleschi

tratto: corso Peschiera - via Bardonecchia, esclusi

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 17 dei giorni feriali e dalle ore 6 alle ore 23 dei giorni prefestivi, sul lato ovest della carreggiata est, e sul lato est della carreggiata ovest, con sosta consentita sulla banchina negli appositi spazi demarcati con disposizione "a pettine", ai veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio;

2)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato est della carreggiata laterale ovest a partire da m 40 circa dal f.m. nord di corso Brunelleschi interno 7 e procedendo verso nord fino all'intersezione con corso Peschiera;

3)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 557 prot. n. 2684 del 19.6.1989, limitatamente al punto b), come meglio specificato in premessa;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio