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ORDINANZA N. 3006 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 335 |
LOCALITA' Corso
FERRUCCI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 9.7.2007 |
SB/VARIE07/ferrucci |
Visto
l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato
che si intende impedire l'accesso e lo stazionamento dei veicoli sulla banchina
di corso Ferrucci compresa tra corso Peschiera e via Pier Carlo Boggio
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Ferrucci
corsia
pedonale est, nel tratto compreso tra corso Peschiera e via Pier Carlo Boggio
- la
posa in opera di n 8 paletti del tipo " Città di Torino", atti ad impedire
l'accesso alla suddetta corsia pedonale, rispettivamente n. 4 sulla rampetta di
accesso a nord della banchina, e n. 4 sulla rampetta di accesso a sud della
banchina medesima, a m 0.50 dal filo marciapiede e a m 1.50 l'uno dall'altro;
- la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio
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