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ORDINANZA N. 2996 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 330 |
LOCALITÀ Via SACCHI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 06.07.2007 |
SB/VARIE07/sacchi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il parere
favorevole del Consiglio di Circoscrizione 1 relativo al progetto di percorso
ciclabile in via Sacchi;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Sacchi
1) l'istituzione di una pista
ciclabile bidirezionale nei seguenti tratti della banchina adiacente il lato
est della via:
a)
a
partire dal punto individuato a m 12 circa a nord del f.f. nord di corso
Sommeiller e procedendo verso nord fino a m 12 circa a nord del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 47;
b)
a
partire dal punto individuato a m 47 circa a sud del f.m. sud di via Pastrengo
e procedendo verso nord fino a m 45 circa a nord del f.m. nord di via Legnano;
2) l'istituzione di un percorso
riservato ai pedoni ed alle biciclette sul marciapiede est della via, nei
seguenti tratti:
a)
a
partire dal punto individuato a m 12 circa a nord del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 47 e procedendo verso nord fino a m 47 circa a sud
del f.m. sud di via Pastrengo;
b)
a
partire dal punto individuato a m 45 circa a nord del f.m. nord di via Legnano
e procedendo verso nord fino a m 10 circa a nord del f.m. nord di via Assietta;
3) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.