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ORDINANZA N. 2995 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 329 |
LOCALITÀ via Bellardi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
Del 06.07.2007 |
GI/VARIE07/bellardi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3186 n. 544 del
15.10.2002, con la quale in via Bellardi veniva istituito al punto A) dell'obbligo di fermarsi e dare la
precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via, in entrambi i sensi di
marcia, all'intersezione con via Carrera/via Asinari di Bernezzo;
Vista la determinazione dirigenziale n. mecc.
200409605/120 dell'11.11.2004, recante l'oggetto: "Interventi straordinari
riorganizzazione viabile area San Donato - Approvazione progetto
esecutivo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bellardi
1) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da m 23.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Asinari di Bernezzo e, procedendo verso SUD sino al n.c. 76;
2) la posa in opera di n. 1 dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada, a m 15.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Asinari di Bernezzo;
3) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 35.00 circa a NORD del f. m. NORD di via Asinari di Bernezzo;
4) la revoca del punto A) dell'ordinanza n. 3186 n. 544 del 15.10.2002,
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei
rallentatori in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.