|
ORDINANZA N. 2993 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 327 |
LOCALITÀ via Asinari di Bernezzo, via Valentino Carrera e via Bellardi |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
Del 6.07.2007 |
GI/VARIE07/bernezzo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3186 prot. 544 del 15.10.2002, con la quale in via Bellardi alla
lettera A) veniva istituito l'obbligo
di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via, in
entrambi i sensi di marcia, all'intersezione con via Carrera/via Asinari di
Bernezzo;
Vista la determinazione dirigenziale n. mecc.
200409605/120 dell'11.11.2004, recante l'oggetto: "Interventi straordinari
riorganizzazione viabile area San Donato - Approvazione progetto
esecutivo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area
d'intersezione di via Asinari di Bernezzo, via Valentino Carrera e via Bellardi
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare antioraria nella carreggiata
rotatoria;
2) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la rotatoria rispetto ai veicoli che vi si immettono;
3) l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h nella rotatoria in parola;
4) la revoca del punto A) dell'ordinanza n. 3186 prot. 544 del 15.10.2002, meglio specificata in premessa;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.