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ORDINANZA N. 2988 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 323 |
LOCALITÀ via Matteucci |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
6.07.2007 |
GI/VARIE07/matteucci |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2466 prot. 504 del 12.07.2001, con la quale in via Matteucci
nelle due carreggiate ad OVEST e nella carreggiata immediatamente ad EST della
banchina centrale spartitraffico che collegano la via stessa alla carreggiata
laterale NORD di corso Francia veniva istituito il divieto di circolazione
veicolare, fatta eccezione per alcune categorie di utenti;
Vista
l'ordinanza n. 199 prot. 539 del 28 giugno 1978, con la quale in via Matteucci
veniva istituito il senso unico con direzione da NORD a SUD lungo tutti i
fornici della via, siti all'imbocco del corso Francia;
Atteso che a seguito dell'attuazione del progetto di
riqualificazione di corso Francia è
stato soppresso il transito autobus
delle linee 36 e 36 con la conseguente eliminazione dell'area destinata a
capolinea, provvedimenti dei quali è stata data comunicazione dal Gruppo
Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Matteucci
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD;
2)
l'istituzione
della sosta "a pettine" per n. 4 posti auto sul lato OVEST della via, nell'area
posta a m 18.00 circa a NORD del f.m. NORD di corso Francia negli appositi spazi
demarcati e/o attrezzati, regolata con disco orario dalle ore 8.00 alle ore
20.00 dei giorni feriali, per un tempo massimo di 1 ora e obbligo ai conducenti di
indicare, con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato
interno del parabrezza), l'ora d'arrivo;
3)
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare sui due fornici posti ad OVEST della via,
all'imbocco con corso Francia e sul fornice posto all'estremo EST della via
stessa;
4)
la
posa in opera di n. 2 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di
impedimento al transito sotto ciascuno dei due fornici posti ad OVEST della via
e altri due paletti per il
fornice posto all'estremo EST di via Matteucci;
5)
la
revoca delle ordinanze n. 2466 prot. 504 del 12.07.2001 e n. 199 prot. 539 del
28 giugno 1978, meglio specificate in premessa;
6)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.