ORDINANZA N. 2988

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 323

LOCALITÀ via Matteucci

 

CIRCOSCRIZIONE N. 04

del 6.07.2007

GI/VARIE07/matteucci

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2466 prot. 504 del 12.07.2001, con la quale in via Matteucci nelle due carreggiate ad OVEST e nella carreggiata immediatamente ad EST della banchina centrale spartitraffico che collegano la via stessa alla carreggiata laterale NORD di corso Francia veniva istituito il divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per alcune categorie di utenti;

Vista l'ordinanza n. 199 prot. 539 del 28 giugno 1978, con la quale in via Matteucci veniva istituito il senso unico con direzione da NORD a SUD lungo tutti i fornici della via, siti all'imbocco del corso Francia;

Atteso che a seguito dell'attuazione del progetto di riqualificazione di corso Francia è stato soppresso il transito autobus delle linee 36 e 36 con la conseguente eliminazione dell'area destinata a capolinea, provvedimenti dei quali è stata data comunicazione dal Gruppo Torinese Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Matteucci

1)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD;

2)      l'istituzione della sosta "a pettine" per n. 4 posti auto sul lato OVEST della via, nell'area posta a m 18.00 circa a NORD del f.m. NORD di corso Francia negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, regolata con disco orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, per un tempo massimo di 1 ora e obbligo ai conducenti di indicare, con idoneo mezzo ben visibile (da apporsi possibilmente sul lato interno del parabrezza), l'ora d'arrivo;

3)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare sui due fornici posti ad OVEST della via, all'imbocco con corso Francia e sul fornice posto all'estremo EST della via stessa;

4)      la posa in opera di n. 2 paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo di impedimento al transito sotto ciascuno dei due fornici posti ad OVEST della via e altri due paletti per il fornice posto all'estremo EST di via Matteucci;

5)      la revoca delle ordinanze n. 2466 prot. 504 del 12.07.2001 e n. 199 prot. 539 del 28 giugno 1978, meglio specificate in premessa;

6)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio