ORDINANZA N. 2986

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1891T

LOCALITÀ Corso Appio Claudio

data 05.07.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 5

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO T06-007-00016

sr/24//Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/carrara regina margherita trafik.doc

Ogg: Prot. C.O.T.S.P. prot. C.O.T.S.P.

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla Divisione Commercio - Settore Mercati Rionali, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa a manifestazione denominata Trafik;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

dalle ore 20.00 del 10.07.2007 alle ore 24.00 del 14.07.2007

in:

- Corso Appio Claudio, m 200 ad Est e m 200 ad OVEST dell'accesso principale del Parco Carrara
- Corso Regina Margherita, m 250 ad EST dell'accesso alla cascina La Marchesa

·        l'istituzione del divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c)      le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;

d)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

e)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio