ORDINANZA N. 2916

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 1858T

LOCALITÀ c.so XI Febbraio,via Cottolengo,ecc.

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1-3-7

del 02/07/07

AS/varie07/traslocouffcomunali

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del Settore Acquisto di Servizi relativa alle operazioni di trasloco degli uffici comunali: del Corpo di Polizia Municipale, della Divisione Ambiente, del Settore Protezione Civile, della Divisione Servizi Sociali e della Divisione Servizi Tributari e Catasto;

Vista l'ord. n. 523 del 12.02.2004, con la quale sono state disciplinate la circolazione e la sosta nelle ZTL comprese nella ZTL Centrale;

Vista l'ord. n. 2087 del 07.05.2004, con la quale, in deroga alle limitazioni previste nella suddetta ordinanza n. 523 del 12.02.2004, è stato disposto il consenso al transito e alla sosta nelle ZTL comprese all'interno del perimetro della ZTL Centrale ai veicoli muniti di concessione ad occupare il suolo pubblico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

dalla data del presente provvedimento e sino al 10.03.2008

A)    in:

-         c.so XI Febbraio fr. n.c.22

-         c.so XI Febbraio 19/a

-         via Bazzi fr. n.c. 4 - 6

-         via delle Magnolie fr. n.c. 5

-         l.go Dora Savona fr. n.c. 30

-         via Chatillon fr. n.c. 19

-         str. Druento fr. n.c. 355

-         p.zza della Repubblica fr. n.c. 6

-         c.so Vercelli fr. n.c. 15

-         c.so Chieri fr. n.c. 19

-         via G.Bruno fr. n.c. 148 e fr. ex M.O.I.

-         via Bologna fr. n.c. 47 - 74

-         via dei Gladioli fr. n.c. 13

-         via Cottolengo fr. n.c. 26

-         via Garibaldi fr. n.c. 23

-         via Palazzo di Città fr. n.c. 20

-         via Bologna fr. n.c. 74

-         c.so Novara fr. n.c. 96

-         c.so Vittorio Emanuele II fr. n.c. 8

-         via N.Bixio fr. n.c. 44

-         via Monte Ortigara fr. n.c. 95

-         via Ceresole fr. n.c. 27

-         via Vigone fr. n.c. 80

·        l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, eccetto i veicoli utilizzati per il trasloco degli uffici comunali di cui alle premesse per un'ampiezza idonea allo stazionamento di detti veicoli;

B)    il consenso alla sosta nelle aree pedonali ed il consenso al transito nella ZTL Centrale, sul percorso più breve per raggiungere gli spazi di cui al punto A) suddetto, ai veicoli utilizzati per il trasloco degli uffici comunali di cui alle premesse, in deroga alle limitazioni in atto, come previsto dall'ord. n. 2087 del 07.05.2004 citata in premessa;

 

con la precisazione che il presente provvedimento avrà efficacia solo in presenza delle specifiche autorizzazioni o concessioni di specie e che l'attuazione dovrà avvenire con le seguenti prescrizioni:

a)      venga data preventiva comunicazione alla sezione territoriale del Corpo di Polizia Municipale, rispetto alle date ed ai periodi in cui avverranno le occupazioni;

b)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti; 

d)      ove esistente, che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

C)    la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO


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