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ORDINANZA N. 2902 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.1847 T |
LOCALITÀ
via Di Nanni, via Chiomonte, ecc.
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
Del 29 06 2007 |
AS/dinannimercato07 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2575 del 08.06.07 con la quale è stata istituita provvisoriamente l'Area Pedonale di via Di
Nanni, ed altri provvedimenti collaterali, in attesa di definizione
dell'ordinanza a carattere definitivo che verrà adottata in attuazione alla
deliberazione della Giunta Comunale del 06.03.2007, mecc. n. 200701227/106,
avente per oggetto: "istituzione area pedonale spazio pubblico ambito San
Bernardino/Di Nanni";
Accertato che
nel tratto della via, provvisoriamente vietato alla circolazione in seguito al
completamento dei previsti lavori di riqualificazione, dovrà essere riposizionato
il mercato rionale;
Sentito in merito il Settore Infrastrutture per il Commercio, per la parte relativa all'assegnazione dei posti degli operatori del mercato, e il Settore Mobilità, per la parte relativa alla regolamentazione viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti integrativi della suddetta ordinanza n. 2575 del 08.06.07, che
vengono meglio specificati in dispositivo;
ad
integrazione e a parziale modifica dell'ordinanza n. 2575 del 08.06.07 citata
in premessa
a)
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD, nel
tratto: via San Paolo - via S.Bernardino;
b) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD nel tratto: via Di Nanni - via Pollenzo;
c) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5,30 alle ore 15,00 dei giorni feriali e dalle ore 5,30 alle ore 20,00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli uffici comunali competenti:
- su lato OVEST, a partire da m 8 in direzione NORD dall'intersezione con via Di Nanni, per m 38 in direzione NORD;
- sul lato EST nel tratto compreso tra via S.Bernardino e via S.Paolo;
d) l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 7,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali e dalle ore 7,00 alle ore 20,00 dei giorni prefestivi a partire da m 8 in direzione NORD dall'intersezione con via Di Nanni, per m 6 in direzione NORD, eccetto veicoli adibiti alle operazioni di carico/scarico;
B. in
via San Bernardino
- l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da OVEST verso EST nel tratto compreso tra c.so Racconigi e via Di Nanni;
C) in
via Carrù
- l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 7,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali e dalle ore 7,00 alle ore 20,00 dei giorni prefestivi a partire da m 8 in direzione EST dall'intersezione con via Martiniana, per m 6 in direzione EST, eccetto veicoli adibiti alle operazioni di carico/scarico;
D. in
via Volvera
- l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5,30 alle ore 15,00 dei giorni feriali e dalle ore 5,30 alle ore 20,00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli uffici comunali competenti:
- su lato SUD, a partire da m 15 in direzione EST dall'intersezione con via Di Nanni, per m 35 in direzione EST;
- sul lato NORD nel tratto compreso tra via Villarbasse e il n.c. 10;
E. in
via Muriaglio
a) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 5,30 alle ore 15,00 dei giorni feriali e dalle ore 5,30 alle ore 20,00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dagli uffici comunali competenti:
- su lato SUD, a partire dall'intersezione con via Pollenzo per m 20 in direzione EST;
- sul lato SUD a partire da m 7 in direzione EST dall'intersezione con via Di Nanni per m 50,00 in direzione EST;
b) l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 6,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali e dalle ore 6,00 alle ore 20,00 dei giorni prefestivi sul lato NORD a partire da m 7 in direzione EST dall'intersezione con via Di Nanni per m 8 in direzione EST; eccetto veicoli adibiti alle operazioni di carico/scarico, sul lato;
c) l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 a partire dall'intersezione con via Di Nanni per m 8,00 in direzione OVEST; eccetto veicoli adibiti alle operazioni di carico/scarico, sul lato;
F. la pubblicità del suscritto provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che la sosta non autorizzata dei veicoli nell'area di mercato di
cui sopra, comporterà l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa
accessoria della rimozione coatta, ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. b) del
Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.