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ORDINANZA N. 2901 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1846 T |
LOCALITÀ via Cavalli, via Avigliana, ecc. |
data 29 06 2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. 14087 T06-007-00015 |
sr/24//Ord. Brevi/Steccati/cavalli_provincia
proroga.doc |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dalla Provincia di Torino;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
dal
01/07/2007 al 01/10/2007
in:
·
l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata
NORD per m. 30 in direzione OVEST a partire dall'intersezione con corso
Inghilterra;
via Avigliana
·
l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD per m. 30 in direzione
OVEST a partire dall'intersezione con corso Inghilterra;
corso Inghilterra
·
l'istituzione del divieto di circolazione sulla carreggiata OVEST nel
tratto compreso tra via Cavalli e via Susa;
·
l'istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti
da SUD all'intersezione con via Cavalli;
·
sulla carreggiata EST, nel tratto compreso tra via Cavalli e via Susa,
l'istituzione del senso unico da SUD in direzione NORD e l'istituzione del
divieto di fermata su entrambi i lati;
·
l'istituzione dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza per i veicoli
provenienti dalla carreggiata EST all'intersezione con via Cavalli;
·
sulla carreggiata OVEST, l'istituzione dell'obbligo di procedere diritti
per i veicoli provenienti da SUD all'intersezione con via Susa;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio