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ORDINANZA N. 2886 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
316 |
LOCALITÀ via Michele Lessona |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
29.06.2007 |
GI/VARIE07/lessona |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3321 prot. 558 del 25.10.2000, con la quale in via Michele Lessona, nel tratto: via Domodossola - via Borgomanero, escluse, veniva istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h, la posa di due dossi artificiali e la posa in opera di due serie sistemi di rallentamento ad effetto ottico;
Vista la comunicazione tecnica dell'Arpa Piemonte -
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
Vista
la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale IV San
Donato - Campidoglio - Parella;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Michele
Lessona
1) l'istituzione del limite massimo della velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Domodossola e via Borgomanero;
2)
la
realizzazione di un
attraversamento rialzato, con
funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo Codice della Strada, della lunghezza di m 13.00 circa,
comprese le rampette di raccordo, a partire da m 58.50 circa ad EST del f.f.
EST di via Borgomanero e procedendo verso
EST;
3) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, rispettivamente:
- sulla semicarreggiata SUD, una serie in corrispondenza del n.c. 83;
-
sulla
semicarreggiata NORD, una serie in corrispondenza al n.c. 73;
4) la posa in opera di n. 4 paletti dissuasori della sosta del tipo "Città di Torino" su ambo i lati della via, in corrispondenza dei quatto lati dell'attraversamento rialzato;
5) la revoca dell'ordinanza n. 3321 prot. 558 del 25.10.2000, meglio specificata in premessa;
6)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori ottici e
degli attraversamenti rialzati, in relazione alla loro natura, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.