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ORDINANZA N. 2885 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 315 |
LOCALITÀ corso Regio Parco |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
29.06.2007 |
GI/VARIE07/parco |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Viste le
ordinanze n. 2034 prot. 362 del 27.07.1999, n. 512 prot. 110
dell'1.03.2000, n. 2242 prot. n. 458
del 25.06.2001 e n. 3888 prot. 635 del 9.10.03 con le quali venivano istituiti
vari provvedimenti viabili, la posa di sistemi di rallentamento della velocità
e dissuasori di sosta;
Vista la segnalazione del Settore Suolo Pubblico
Nuove Opere con la quale viene comunicata l'attuazione del progetto relativo
all' "Area Aurora-Rossini- Riqualificazione corso Regio Parco";
Ritenuta la necessità, per ragioni
di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Regio
Parco
1)
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 30
km/h, su entrambe le carreggiate, nel tratto compreso: largo Regio Parco -
corso Verona, esclusi;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla carreggiata NORD
a
m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di via Modena;
a
m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di via Parma;
a
m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di via Pisa;
a
m 20.00 circa ad EST del f.f. EST di largo Regio Parco;
sulla carreggiata SUD
a
m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Pisa;
a
m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Parma
a
m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Modena;
a
m 20.00 circa ad OVEST del f.f. della carreggiata perimetrale OVEST di corso
Verona;
a
m 20.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via Mantova;
3)
la
realizzazione di n. 6 aree stradali rialzate, con funzione di rallentatori di
velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera
c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada, precisamente:
· sulle carreggiate NORD, SUD
e protendimento banchina centrale
in corrispondenza delle intersezioni del
corso, con via Modena, via Parma e via Pisa;
· sulla carreggiata SUD,
in corrispondenza delle intersezioni del
corso con via Mantova;
4) la realizzazione di n. 4 attraversamenti rialzati, con funzione di rallentatore di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, precisamente:
- immediatamente ad OVEST della carreggiata perimetrale di corso Verona, sulle carreggiate NORD e SUD;
- sul protendimento ideale della carreggiata perimetrale di Largo Regio Parco, sulle carreggiate NORD e SUD;
5) l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" sui lati NORD e SUD della banchina spartitraffico, negli appositi spazi attrezzati e /o demarcati nel tratto compreso tra via Parma e corso Verona;
6) la revoca delle ordinanze n. 2034 prot. 362 del 27.07.1999, n. 512 prot. 110 dell'1.03.2000, n. 2242 prot. n. 458 del 25.06.2001 e n. 3888 prot. 635 del 9.10.03, citate in premessa;
7) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, degli attraversamenti
rialzati e delle aree rialzate, in relazione alla natura dei segnali apposti,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.