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ORDINANZA N. 2874 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1823T |
LOCALITÀ Via Braccini |
data 29/06/07 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO T06-007-00016 |
sr/24//Ord.
Brevi/O.S.P./autogrubreve/braccini 1.doc |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2239 |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla ditta Cordlimpianti Met. Eng. Srl, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili con autogrù;
Vista l'ordinanza n. 601 prot. n. 405T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in occasione di fiere, manifestazioni, cerimonie, riprese cinematografiche e pertinenze di cantieri stradali;
in Via Braccini
n.c. 1
il giorno 10.07.2007 dalle ore 09.00 alle ore 17.00
· l'attuazione dell'ordinanza n. 601 prot. n. 405T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2 - ;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio