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ORDINANZA N. 2814 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE PARCHEGGI E SUOLO
n.ro progr. 155 trc |
LOCALITÀ via Sansovino, corso Molise |
Data 27/06/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
prot. n. |
FB45/B/SNAM/sansovino |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della SNAM Rete Gas, relativa a lavori di rifacimento cameretta;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
dal 02.07.07 al 31.08.07, dalle
ore 00.00 alle ore 24.00
A) in via
Sansovino, varco di collegamento tra la carreggiata Ovest ed Est della via
fronte corso Molise/via Val della Torre
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni,
fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti
alle operazioni di cui in premessa;
B) in via Sansovino, per un tratto di m 30 circa a Nord di via Val
della Torre/corso Molise
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
C) in corso Molise, lato Ovest per
un tratto di m 30 circa in prossimità del n.c. 35/A
· l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli di GTT che effettuano trasporto pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
o l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
o la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
o che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubbblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia ;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore
Parcheggi e Suolo